Art. 16.
(Prodotti vendibili nelle farmacie agrarie).

      1. Sono assolutamente vietati la detenzione, il deposito anche provvisorio e la vendita di prodotti diversi dai prodotti fitosanitari e dai prodotti assimilati all'interno degli stessi locali delle farmacie agrarie, fatta eccezione per il deposito e la vendita di attrezzature destinate alla distribuzione e all'immagazzinamento dei prodotti fitosanitari.